Art. 14.
(Disponibilità di schermi cinematografici).

      1. Nel settore dell'esercizio cinematografico l'effettuazione di operazioni tali da determinare la concentrazione in capo ad uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti sul territorio nazionale comporta la costituzione o il rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato valuta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza.
      2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale, la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, tenendo conto delle specificità del settore, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato per quanto riguarda i diversi settori in cui si sviluppa l'industria cinematografica, e in particolare la produzione, la distribuzione, la gestione delle sale.